La Risanamento S.p.A., in relazione a quanto riportato dalla stampa in data odierna, precisa che ai sensi dell’art. 10 del Prestito Obbligazionario Convertibile di nominali 220 milioni (retto dal diritto inglese) gli obbligazionisti hanno diritto di richiedere il rimborso anticipato del prestito stesso qualora, tra l’altro, sia iniziato un procedimento di fallimento nei confronti dell’emittente e sempre che questo non sia rinunciato, respinto o estinto entro sessanta giorni dall’inizio. Con riferimento alla richiesta di dichiarazione di fallimento sottoposta al Tribunale di Milano dalla Procura della Repubblica, come già comunicato ieri, la società ritiene, una volta verificata la disponibilità dei creditori finanziari a sostenere il piano di ristrutturazione elaborato dalla società, di poterlo sottoporre al Tribunale all’udienza del 29 luglio, ottenendo in tempi rapidi il riconoscimento dell’insussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento.