Definisce le modalità e i termini:
(i) della gestione interna e la comunicazione all’esterno delle informazioni di natura privilegiata, con l’obiettivo di preservare la segretezza di tali informazioni assicurando al contempo che l’informativa al mercato avvenga secondo modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa, corretta e tempestiva delle informazioni da parte del pubblico;
(ii) della comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate da parte di Risanamento S.p.A. relative all’Emittente stessa, alle sue controllate e agli strumenti finanziari emessi da Risanamento;
(iii) di comunicazione delle informazioni che le società controllate forniscono all’Emittente ai fini dell’adempimento delle disposizioni sulle materie oggetto della Procedura.
L’obiettivo è quello di evitare che il trattamento delle informazioni rilevanti o price sensitive possa avvenire in modo intempestivo, in forma incompleta o inadeguata e comunque possa essere tale da provocare asimmetrie informative tra gli operatori del mercato.
La procedura sull’Internal Dealing disciplina i termini e le modalità della comunicazione al mercato delle operazioni di acquisto o vendita di azioni Risanamento, o di altri strumenti finanziari collegati a tali azioni, poste in essere dalle “Persone Rilevanti” di Risanamento e dai soggetti a questi strettamente legati. Alle “Persone Rilevanti” è fatto divieto di effettuare operazioni su azioni Risanamento, o su altri strumenti finanziari collegati a tali azioni, durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell’annuncio del bilancio annuale, delle relazioni finanziarie semestrali e delle relazioni finanziarie trimestrali, che l’emittente è tenuto a rendere pubblici.
In considerazione dell’entrata in vigore il 3 luglio 2016 delle modifiche normative in tema di market abuse introdotte dal regolamento UE n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (“MAR”), che ha abrogato la precedente direttiva 2003/6/CE sugli abusi di mercato (“MAD”) e le misure di esecuzione (direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE), il Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2016 ha provveduto ad aggiornare le Procedure Market Abuse in adeguamento al nuovo quadro normativo di riferimento.