LEGITTIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
In forza del combinato disposto dell’art. 14 dello statuto sociale e della delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018, sono legittimati a presentare una lista per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione i soci che, al momento della presentazione e deposito della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari al 2,5 % del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.
L’art. 14 dello Statuto prevede che il rinnovo dell’organo amministrativo debba avvenire nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120 e dell’art. 147-ter, TUF. E’ richiesto, pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un terzo dei candidati (arrotondato per eccesso all’unità superiore).
Gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa pro tempore vigente; di essi un numero minimo corrispondente al minimo previsto dalla normativa medesima deve possedere i requisiti di indipendenza di cui all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998.
Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell’amministratore. Il venir meno del requisito di indipendenza quale sopra definito in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo la normativa vigente devono possedere tale requisito.
Ogni socio, i soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 D.Lgs. 58/1998, il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 58/1998, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare liste diverse, ed ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la Sede della Società mediante:
– consegna (giorni feriali 9:00 – 18:00) all’indirizzo seguente:
RISANAMENTO SPA
Affari Societari
Via Romualdo Bonfadini n. 148 – 20138 MILANO
– comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata:
risanamento@risanamentospa.legalmail.it,
entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea in prima convocazione e precisamente entro il 19 marzo 2018.
Al fine di comprovare la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta necessaria alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire le comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
Ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n. 11971/1999, la comunicazione attestante la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista può pervenire anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in prima convocazione (23 marzo 2018). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Almeno ventuno giorni prima di quello fissato per l’Assemblea in prima convocazione, ossia entro il giorno 23 marzo 2018, le liste sono messe a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato emarket-Storage, all’indirizzo www.emarketstorage.com.
Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:
– da parte dei singoli candidati:
– la dichiarazione con la quale i singoli candidati accettano la propria candidatura;
– la dichiarazione con la quale i singoli candidati attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di causa di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica, ivi compresa l’idoneità a qualificarsi come indipendenti;
– un sintetico curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
– elenco degli incarichi ricoperti presso altre società;
Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società;
– da parte dei soci che presentano una lista:
– le informazioni relative alla loro identità con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
– la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa (comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).
IRRICEVIBILITÀ DELLE LISTE
Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.
MODALITA’ DI NOMINA
Alla elezione del Consiglio di Amministrazione si procede come di seguito precisato:
a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti vengono tratti, nell’ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli Amministratori da eleggere, tranne uno;
b) il restante Amministratore è tratto dalla lista di minoranza che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera a), né con coloro che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera a), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti. A tal fine, non si terrà tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle liste.
Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate:
– non sia assicurato nella composizione del Consiglio di Amministrazione il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi, il candidato del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti sarà sostituito dal primo candidato non eletto della medesima lista secondo l’ordine progressivo. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che non sia assicurata la composizione del Consiglio di Amministrazione conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato;
– non sia assicurata la nomina di un numero di Amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli Amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera a) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l’ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il consiglio di amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 148, comma 3, del D. Lgs. N. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge, sempre che siano rispettate le applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Nel caso in cui venga presentata un’unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l’Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, fermo il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.