LEGITTIMAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
In forza del combinato disposto dell’art. 21 dello statuto sociale e della delibera Consob n. 18452 del 30 gennaio 2013, sono legittimati a presentare una lista per la nomina di componenti del Collegio Sindacale i soci che, al momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli ovvero unitamente ad altri soci presentatori, di una quota di partecipazione pari all’1 % del capitale sociale rappresentato da azioni ordinarie.
Gli articoli 21 e 28 dello Statuto prevedono che il rinnovo del Collegio Sindacale debba avvenire nel rispetto della disciplina sull’equilibrio tra i generi di cui alla legge 12 luglio 2011, n. 120. Trattandosi della prima applicazione di detta disposizione, ai sensi della legge citata e dell’art. 28 dello statuto sociale, è riservata al genere meno rappresentato una quota pari ad almeno un quinto dei sindaci eletti. E’ richiesto, pertanto, agli Azionisti che intendono presentare una lista per il rinnovo del Collegio Sindacale recante un numero di candidati pari o superiore a tre, di includere nella sezione dei sindaci effettivi un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un quinto dei candidati (arrotondato per eccesso all’unità superiore), e nella sezione dei sindaci supplenti un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato pari almeno ad un quinto dei candidati (arrotondato per eccesso all’unità superiore).
I sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dalle norme regolamentari in materia.
Ogni socio così come i soci che risultino collegati, anche indirettamente, tra di loro ai sensi dell’art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti Consob (delibera 11971/1999 e successive modifiche), potranno presentare, concorrere a presentare e votare, anche attraverso interposta persona o fiduciari, una sola lista e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Le liste, sottoscritte dall’azionista o dagli azionisti che le presentano (anche per delega ad uno di essi) devono essere depositate presso la Sede della Società mediante:
– consegna all’indirizzo seguente:
RISANAMENTO SPA
Affari Societari
Via Romualdo Bonfadini n. 148 – 20138 MILANO
– comunicazione all’indirizzo di posta elettronica certificata:
risanamento@risanamentospa.legalmail.it.,
entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell’assemblea in unica convocazione e precisamente entro il 4 aprile 2013.
Al fine di comprovare la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta necessaria alla presentazione delle liste, i soci devono far pervenire le comunicazioni effettuate dagli intermediari abilitati, in conformità alla normativa applicabile, comprovante la registrazione delle azioni in loro favore alla data del deposito della lista presso la Società.
Ai sensi dell’art. 144-sexies, comma 4-quater, del Regolamento Consob n. 11971/1999, la titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dai soci che presentano la lista è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell’Assemblea in unica convocazione (8 aprile 2013). Si ricorda che la titolarità di detta quota di partecipazione è determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.
Unitamente a ciascuna lista debbono depositarsi:
– da parte dei singoli candidati:
– la dichiarazione di accettazione della candidatura;
– una dichiarazione attestante l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità o di decadenza, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalla legge;
– il curricula vitae contenente un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.
Ogni eventuale variazione dei dati comunicati che dovesse verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell’Assemblea deve essere tempestivamente comunicata alla Società;
– da parte dei soci che presentano una lista:
– le informazioni relative alla loro identità, con l’indicazione della partecipazione complessivamente detenuta;
– la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nel capitale della Società attestante l’assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, con questi ultimi, specificando le relazioni eventualmente esistenti con detti azionisti di controllo o di maggioranza relativa (comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009).
Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci collegati tra loro ai sensi delle disposizioni applicabili, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia il giorno 7 aprile 2013).
In tal caso la soglia sopra prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà.
IRRICEVIBILITÀ DELLE LISTE
Le liste per le quali non sono osservate le statuizioni di cui sopra sono considerate come non presentate.
MODALITA’ DI NOMINA
All’elezione dei sindaci si procede come segue:
1. dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente, fatto salvo quanto di seguito previsto per assicurare l’equilibrio tra i generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti;
2. dalla seconda lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, il restante membro effettivo, a cui spetta la presidenza del Collegio Sindacale, e l’altro membro supplente.
Ai fini della nomina dei sindaci di cui al punto 2. del precedente comma, in caso di parità tra liste, prevale quella presentata da soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero in subordine dal maggior numero di soci.
Qualora venga presentata una sola lista o nessuna lista risulteranno eletti a Sindaci effettivi e supplenti tutti i candidati a tal carica indicati nella lista stessa o rispettivamente quelli votati dall’assemblea, sempre che essi conseguano la maggioranza relativa dei voti espressi in assemblea, in modo comunque che sia assicurato il rispetto delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra i generi.
Qualora con le modalità sopra indicate non sia assicurata la composizione del Collegio Sindacale, nei suoi membri effettivi, conforme alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, pro-tempore vigenti in materia di equilibrio tra generi, si provvederà all’esclusione del candidato a sindaco effettivo del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine progressivo dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti o dall’unica lista e quest’ultimo sarà sostituito dal candidato successivo, secondo l’ordine progressivo con cui i candidati risultano elencati, tratto dalla medesima lista ed appartenente all’altro genere.
Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall’Assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti appartenenti al genere meno rappresentato.